Con la sentenza n°176 del 14 maggio 2010, la Corte Costituzionale – su istanza di nove regioni - ha dichiarato parzialmente illegittima la disposizione introdotta dall’art. 23, comma 2, della Legge n. 133 del 6 agosto 2008, nella parte in cui deferisce integralmente ai contratti collettivi di lavoro a livello nazionale, territoriale o aziendale stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante.
Prima dell’introduzione della Legge n. 133/2008, la competenza sulla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante era infatti attribuita alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto di criteri e principi direttivi stringenti (art. 49, comma 5-bis, del D.lgs. n. 276/2003). Lo spostamento di competenze introdotto dall’art. 23 comma 2 della L. 133/2008 lede, secondo la Consulta, il principio di leale collaborazione istituzionale: le Regioni devono essere sempre coinvolte nei processi relativi alla formazione professionale, ex art. 117 della Costituzione, anche in assenza di un’espressa regolamentazione locale. In quest’ultimo caso infatti spetta comunque alle Regioni una funzione di controllo rispetto agli standard minimi di formazione. In sintesi, è possibile avviare un contratto di apprendistato con formazione aziendale nel rispetto delle pattuizioni collettive, ma laddove queste siano a loro volta rispettosa delle regolamentazioni regionali. Qualora tali regolamentazioni siano insufficienti o inseistenti rimane alla Regione una competenza di verifica e di controllo.