Approvata la legge sui piccoli comuni

La nuova norma fa espresso riferimento all’esercizio associato di funzioni, aggiungendone altre rispetto a quelle “fondamentali” previste dalla legge del 2010. Il Piano dell’istruzione dei comuni montani e rurali dovrà essere predisposto in coerenza con la SNAI

L’istituzione di un fondo per la valorizzazione dei piccoli comuni è legge. Dopo un lungo iter parlamentare il Ddl è stato definitivamente approvato al Senato. La norma, si legge all’articolo 1,”promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, (…) promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico ”. Il provvedimento prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro per 7 anni (2017-2023) destinato ai 5.585 municipi al di sotto dei 5mila abitanti. Si tratta del 70% dei comuni italiani e di 10 milioni di cittadini. La legge riguarda anche i comuni nati per fusioni di municipalità con meno di 5mila abitanti. Essa riconosce da una parte la specificità di questi territori, dall’altra la loro importanza per l’affermazione di un modello di sviluppo incentrato sulla sostenibilità.
L’articolo 1 della nuova Legge provvede alla definizione di "piccolo comune". Una prima parte della definizione è ancorata alle caratteristiche dimensionali. Per essere definito "piccolo" il comune deve avere una popolazione residente fino a 5.000 abitanti o essere stato istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. In aggiunta al criterio dimensionale, il comune deve rientrare in una delle tipologie elencate nello stesso articolo: comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico; comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica ecc..
Si tratta, quindi, in una rinnovata ottica legislativa per così dire incentivante e non più solo coercitiva, della quasi totalità dei Comuni (fino a 5mila abitanti, ovvero fino a 3mila abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane) per i quali l'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, prevede l’obbligo (ora prorogato al 31 dicembre 2017) dell’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali.
La gestione associata di funzioni
Diverse disposizioni dell’articolato della nuova Legge si occupano di esercizio associato di funzioni. In particolare l’articolo 13 ne aggiunge altre oltre quelle “fondamentali” già previste dall’articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, da svolgersi obbligatoriamente in forma associata. La norma dispone, infatti, in capo ai piccoli comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, l'obbligo di svolgere altresì in forma associata le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea.
L’articolo 15 della nuova legge si raccorda, espressamente, con la Strategia Nazionale delle Aree Interne.   La norma prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e previa intesa in sede di Conferenza unificata, predispone, coerentemente con la Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane. Il Piano deve avere particolare riferimento al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.
Altre disposizioni della nuova legge richiamano l’esercizio associato delle funzioni.
L'articolo 2 demanda, tra gli altri, alle unioni di comuni e ai comuni, anche in forma associata, la possibilità di promuovere la qualità e l'efficienza dei servizi essenziali nei piccoli comuni. In particolare, tale promozione dei servizi viene prevista con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socio-assistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché al ripopolamento dei comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Lo stesso articolo prevede la facoltà nei piccoli comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini; si fa riferimento a servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché di attività di volontariato e associazionismo culturale.
L’articolo 6 stabilisce che i piccoli comuni, anche in forma associata e avvalendosi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, potranno: acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere appartenenti ad ANAS S.p.A., sulla base del valore economico quantificato avvalendosi dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio; stipulare intese finalizzate al recupero di tali beni. I beni in questione dovranno avere specifiche destinazioni d’uso, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato: presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio; sedi di promozione dei prodotti tipici locali; altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni potranno altresì acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
L’articolo 7 attribuisce ai piccoli comuni la facoltà, anche in forma associata, di stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.
L’articolo 11 stabilisce che i piccoli comuni potranno promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Nei bandi di gara indetti dai piccoli comuni, per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva, costituirà titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di tali prodotti, inclusi quelli biologici.
 
Testo Ddl