Approvato in via definitiva il decreto legislativo , in attuazione della delega del collegato lavoro che riordina e semplifica la normativa che regola i congedi e i permessi per dipendenti pubblici e privati.
Nella seduta del 9 giugno 2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il "decreto legislativo per il riordino delle possibilità di fruizione di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato, a fini di razionalizzazione, semplificazione e risparmio di spesa", proposto dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Brunetta, e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Sacconi. Il provvedimento attua la delega al Governo prevista dall’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183 e ha già ricevuto il parere favorevole della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari.
Il decreto legislativo si compone di 8 articoli. Tra le novità introdotte:
- articolo 2: modificando l’art. 20 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede che, nel caso di interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza, successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alla salute della donna.
- articolo 3: modifica l’articolo del 33 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, al fine di chiarire che il diritto al prolungamento del congedo, comunque entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, anche adottivi, per ogni minore con handicap grave.
- articolo 4: modifica e integra l’articolo 42 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, relativo ai riposi e permessi spettanti ai familiari di soggetti con handicap grave. In primo luogo la diposizione ridefinisce la platea dei familiari ai quali è riconosciuto il diritto al congedo straordinario, prevedendo un ordine di priorità (coniuge, genitori anche adottivi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi) che degrada soltanto in caso di decesso, invalidità o mancanza dei familiari aventi titolo prioritario. Inoltre, viene innalzato a 43.579 euro l’importo complessivo massimo dell’indennità e della contribuzione figurativa spettanti per il congedo di durata annuale. Infine, si prevede che Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno; che il congedo ed i permessi di cui art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona; che per l’assistenza allo stesso figlio con handicap grave i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma nello stesso periodo l’altro genitore non può fruire degli altri benefici previsti dall’ordinamento per la medesima situazione.
- articolo 5: modifica l’articolo 2 della legge n.476/1984, in materia di congedo straordinario per motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. La disposizione estende in primo luogo i benefici anche al personale pubblico contrattualizzato, in relazione all’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva. Inoltre, prevede che, qualora dopo il conseguimento del dottorato di ricerca cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti dall’amministrazione presso la quale era instaurato il rapporto di lavoro.
- articolo 6: modifica l’articolo 33 della legge n.104/1992, relativo al permesso mensile retribuito (e coperto da contribuzione figurativa) di 3 giorni riconosciuto ai lavoratori dipendenti per l’assistenza a familiari con handicap grave. La disposizione restringe in primo luogo la platea dei lavoratori che hanno diritto a prestare assistenza nei confronti di più familiari con handicap grave, stabilendo che ciò è consentito a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado, nonché di un parente o affine entro il secondo grado unicamente nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap grave abbiano più di 65 anni o siano deceduti o invalidi. Inoltre, al fine di contenere possibili abusi, si prevede che il lavoratore che usufruisce dei permessi, qualora residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 km rispetto a quello di residenza del lavoratore, debba attestare con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito.
- articolo 7: interviene sulla normativa in materia di congedo straordinario di 30 giorni per cure riconosciuto ai mutilati e agli invalidi civili ai quali sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%. La disposizione, in particolare, dispone che il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata; che la domanda del lavoratore deve essere accompagnata dalla richiesta di cure del medico convenzionato con il SSN o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica; che durante il congedo il lavoratore ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia; e, infine, che il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.