Testo del Decreto Legislativo 16 luglio 2012 , n. 109, che dà attuazione alla Direttiva 2009/52/CE introducendo "norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".
Il decreto interviene su tre aspetti: il sistema sanzionatorio, la tutela del lavoratorte sfruttato, l’emersione dell’irregolarità.
Con l’art.1 che reca “Modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286” (Testo Unico per l’immigrazione), il decreto sancisce l’aggravamento della pena aggiungendo all’art 22 del D. Lgs 286/98 i seguenti punti:
“12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.
12-ter. Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente”.
Ulteriori due modifiche aggiunte all’art. 22 hanno la finalità di tutelare il lavoratore sfruttato che voglia denunciare la sua situazione:
“12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6.
12-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio”.
Infine con l’art.5 il decreto interviene per favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari e avviarne la messa in regola. L’articolo sancisce la possibilità per i datori di lavoro che occupano irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori stranieri (arrivati in Italia e qui rimasti in modo ininterrotto dal dicembre 2011, o prima) di dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione e avviare una procedura di regolarizzazione.
Il datore di lavoro potrà presentare la dichiarazione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 secondo le modalità stabilite da decreto che dovrà essere emanato dal ministero dell’Interno di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, con il ministero per la Cooperazione internazionale e l’integrazione e con il ministero dell’Economia e delle finanze entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame nell’articolo.
La dichiarazione di irregolarità è subordinata al pagamento di un contributo forfaitario di 1000 euro. Questo in grandi linee l’iter della pratica: “La dichiarazione di emersione di cui al comma 1 è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 del presente articolo, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.
La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata all’atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui al comma 1. È fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi. [...]
[...] Lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere della competente direzione territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’attestazione di avvenuto pagamento del contributo forfetario e della regolarizzazione di cui al comma 5. [...]
[...] Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l’impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all’INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno”.
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