Emanate le direttive per l'applicazione delle nuove sanzioni contro il "lavoro nero".

Tra le molte novità introdotte dal Collegato lavoro, in vigore dal 24 novembre 2010, una serie di misure finalizzate al contrasto del lavoro sommerso, tra cui una sanzione amministrativa (art. 4) da 1.500 a 12,000 euro per ciascun lavoratore irregolare, con l’aggiunta di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, per i datori di lavoro privati che non trasmettono la comunicazione preventiva di assunzione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Circolare n.38, è intervenuto a fornire chiarimenti in materia di maxisanzione.
La Circolare ribadisce la natura di misura sanzionatoria aggiuntiva della “maxisanzione”, in quanto questa non sostituisce ma va a sommarsi a quanto già previsto dalla normativa nei casi di irregolare costituzione del rapporto di lavoro (mancata consegna al lavoratore del documento contenente le informazioni relative alla instaurazione del rapporto di lavoro, omesse registrazioni sul libro unico ecc).
Presupposto per l’individuazione del lavoro sommerso è l’impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Ambito di applicazione
La norma attuale si riferisce esclusivamente ai “lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” alle dipendenze di datori di lavoro privati, o anche di enti pubblici economici, con esclusione dei lavoratori domestici. Il provvedimento sanzionatorio si applica, quindi, alle prestazioni di natura subordinata non comunicate al Centro per l’impiego. Le nuove misure apportano modifiche al decreto legge 12/02 (convertito nella Legge 73/02) e contengono dettagliate modalità di calcolo della sanzione.
La sanzione non è applicabile ai rapporti di lavoro instaurati con lavoratori autonomi e parasubordinati, come ad esempio nei casi di collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto. L’applicazione della maxisanzione assorbe quella (100 euro) relativa al mancato invio della comunicazione di assunzione al centro per l’impiego.
Esclusioni dall’applicazione
La circolare conferma la possibilità di regolarizzare il mancato invio della comunicazione al centro per l’impiego, allo scopo di evitare la maxi sanzione, purché la regolarizzazione preceda il primo accesso ispettivo.
I casi prospettati sono due:
• se la regolarizzazione avviene prima della scadenza del primo pagamento contributivo, cioè entro il 16 del mese successivo all’effettivo inizio del rapporto, la maxi sanzione si evita con l’invio della sola comunicazione di assunzione;
• se la regolarizzazione avviene successivamente, la maxi sanzione può essere evitata solo se il datore di lavoro, oltre alla comunicazione al centro per l’impiego, effettua il versamento anche della contribuzione relativa al periodo “scoperto”. Più precisamente, deve denunciare la propria posizione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi riferiti al primo periodo di paga; il versamento dei contributi per tutto il periodo di irregolare contribuzione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla denuncia.
Restano fermi i successivi e conseguenti adempimenti previdenziali.

 Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali