L’Autorizzazione Unica Ambientale - AUA
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35
FAQ 1: Il <<gestore>> di un’attività (compresa tra le 7 contemplate dall’art. 3 comma 1 lett. a-b-c-d-e-f-g del d.P.R. n. 59/2013) già in possesso di titolo abilitativo non ancora scaduto, è tenuto a richiedere l’AUA (o attivare la Comunicazione, Notifica come intesa dallo stesso d.P.R. n. 59/2013)?
Il titolo abilitativo non ancora scaduto è valido fino alla sua scadenza naturale (art. 10 comma 2), generalmente 4 anni dal rilascio, mentre in caso di modifiche sostanziali occorre attivare l’AUA; le modifiche vanno, in ogni caso sempre comunicate, per il tramite del SUAP, all’Autorità Competente che può ordinare (entro 30 gg dalla avvenuta comunicazione) la presentazione di domanda di AUA qualora la modifica venga ritenuta sostanziale.
FAQ 2: L’Autorità Competente è sempre individuata nella Provincia (o altro organo subentrato nella competenze della stessa; es.: Liberi Consorzi di comuni previsti in Sicilia dalla L.R. 24 marzo 2014 n. 8)?
L’Autorità Competente è <<di norma>> la Provincia; poiché le Regioni, nell’attività di decentramento di alcune funzioni si sono regolate in maniera non uniforme; diverse competenze sono state trattenute dalla stessa Regione o da questa assegnate ad altri enti.
FAQ 3: Le imprese individuali senza occupati/dipendenti rientrano nella categoria di PMI, così come definita ex art. 2 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005?
Sì. L’art. 2 comma 3 del decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 definisce microimpresa l’impresa che ha meno di 10 occupati. L’appartenenza di un’impresa al novero delle PMI fa sì che la disciplina dell’AUA si applichi qualunque sia l’impianto. Se invece si tratta di una grande impresa, occorre allora verificare se l’impianto sia o meno assoggettato all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Solo se l’impianto non è assoggettato ad AIA la grande impresa potrà presentare domanda di AUA. Cfr. Circolare Ministero dell’Ambiente prot. 49801 del 7.11.2013.
FAQ 4: Entro i primi trenta giorni dal ricevimento della domanda deve essere fatta l’istruttoria per eventuali richieste di integrazioni o è sufficiente verificare la correttezza formale della presentazione demandando eventuali integrazioni cosiddette tecniche entro i termini del procedimento? Chi inoltra al SUAP le richieste di integrazioni?
L’art. 4 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 59/2013 prevede che:
a. una volta ricevuta la domanda per il rilascio dell’AUA, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore, il SUAP deve trasmetterne “immediatamente” copia all’Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale;
b. il SUAP e l’Autorità competente ne verificano la correttezza formale;
c. qualora sia necessario integrare la documentazione presentata, l’Autorità competente, ricevute anche le eventuali richieste di integrazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, ne chiede l’integrazione al gestore per il tramite del SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;
d. le verifiche indicate ai punti b. e c. devono concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, e quindi l’eventuale richiesta di integrazioni deve essere inviata al gestore entro tale termine. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l’istanza si intende correttamente presentata.
FAQ 5: Nel caso venga presentata una richiesta di adesione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, nell’ambito della richiesta di AUA, l’Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera si perfeziona dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza?
Le Autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006 rientrano tra le autorizzazioni in materia ambientale sostituite dall’AUA di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 59/2013, e pertanto nel caso in oggetto le regole da applicare (modalità di svolgimento del procedimento, durata dell’autorizzazione ecc.) sono quelle previste da quest’ultimo.
Il procedimento perciò si perfezionerà solo al momento del rilascio o del diniego, da parte del SUAP, dell’AUA, che ricomprenderà al proprio interno, sostituendola, l’autorizzazione alle emissioni di carattere generale.
L’articolo 3, comma 3 del d.P.R. n. 59/2013 prevede, altresì, la facoltà da parte del gestore di non avvalersi dell’AUA nel caso si tratti di attività soggette solo a Comunicazione ovvero ad Autorizzazione di carattere generale, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’istanza tramite il SUAP. Per quanto riguarda l’adesione all’Autorizzazione di carattere generale, di cui all’art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, l’art. 7, comma 1 del d.P.R. 59/2013 fa salva la facoltà del gestore di aderirvi tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti. Tale facoltà, (come precisato dalla Circolare Ministeriale del 7 novembre 2013, nei casi di adesione sta in capo al gestore “non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA”).
In tal caso il procedimento si svolgerà secondo le previsioni dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e pertanto l’adesione, in mancanza di diniego da parte dell’Autorità competente, si perfezionerà dopo 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, come previsto dal comma 3 dell’art. 272 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (e secondo la tempistica prevista dalla normativa regionale di riferimento).
FAQ 6: In caso di intervento edilizio soggetto a domanda unica, al cui interno è prevista anche il rilascio dell’AUA, vanno attivati due procedimenti separati?
No, va attivato il procedimento unico di SUAP all’interno del quale l’AUA sarà considerato come endo-procedimento, alla stregua di qualsiasi altro (es.: istanza di valutazione progetto ai fini della Prevenzione Incendi).
FAQ 7: Se deve essere attivata, per gli effluenti di allevamento prodotti da una impresa agricola, una modifica non sostanziale della stessa attività, va richiesta l’AUA?
Non è obbligatorio, è una facoltà.
I gestori di attività soggette:
> a sole comunicazioni (l’attività, nello specifico caso, è soggetta a comunicazione preventiva come prevede l’art. 112 del D.Lgs. 152/2006 sia per l’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, sia per l’utilizzo delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste);
> solo all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente,
possono non richiedere l’AUA, fermo restando il passaggio della Comunicazione o della richiesta di adesione all’Autorizzazione generale attraverso il SUAP.
FAQ 8: Come deve essere presentata al SUAP la pratica di AUA?
La domanda di AUA è presentata dal gestore dell’impianto/attività al SUAP del Comune competente (territorio in cui insiste lo stabilimento), per via telematica secondo le modalità previste dall’articolo 5 dell’allegato al D.P.R. n. 160 del 2010. In particolare, i modelli predisposti dalla Provincia e dai soggetti competenti in materia ambientale, con i relativi allegati, dovranno essere in formato PDF/A e trasmessi digitalmente: ciò vuole dire che l’estensione dei file dovrà essere “.pdf.p7m”, dove p7m sta ad indicare per l’appunto che il file è stato firmato digitalmente. Sono validi ovviamente anche altri formati di firma digitale legalmente riconosciuti.
La collezione di file che compongono la pratica è raggruppata in un unico file compresso, secondo il formato "ZIP".
FAQ 9: Che cosa deve verificare l’addetto al SUAP in sede di verifica della completezza formale della documentazione?
Al momento della ricezione della domanda, il SUAP procede alla verifica formale della domanda affinché la stessa possa essere dichiarata procedibile, provvedendo a verificare:
- in primis, che i file siano nel formato sopra descritto e firmati digitalmente, con l’eccezione dei documenti che non andrebbero firmati in caso di supporto cartaceo (es. schede tecniche, documenti di riconoscimento), per i quali è sufficiente il formato PDF/A;
- per quanto concerne la documentazione tecnica, questa deve essere:
> timbrata, firmata su supporto cartaceo dal tecnico abilitato e scansionata, purché sia allegato anche il documento di riconoscimento del tecnico;
> firmata digitalmente dal tecnico abilitato. In questo caso, il certificato di sottoscrizione deve identificare la qualifica professionale;
- che tutta la documentazione richiesta per i singoli procedimenti sostituiti dall’AUA sia presente, e che all’interno dei modelli e degli allegati i campi obbligatori siano debitamente riempiti; occorre verificare anche la presenza della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal richiedente, contenente i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate e attestante il loro annullamento e la conservazione degli originali, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 del D.I. 11 novembre 2011;
- infine, occorrerà verificare l’avvenuto pagamento dei diritti di istruttoria.
FAQ 10: Come va gestita la fase di trasmissione dell’AUA alla Provincia e agli altri soggetti competenti, e l’eventuale integrazione documentale?
L’art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/2013 prevede che le verifiche di completezza formale e sostanziale della documentazione pervenuta, di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma, si concludono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Al fine di consentire all’Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale il rispetto di tale termine, è necessario che il SUAP trasmetta la pratica, formalmente completa, immediatamente.
Decorso il termine di 30 giorni senza che siano state comunicate esigenze di integrazioni documentali, l’istanza si intende correttamente presentata.
Qualora invece l’istante non provveda, nei termini assegnati, a perfezionare la documentazione presentata, il SUAP chiude il procedimento e archivia l’istanza, dandone comunicazione alla Provincia e ai soggetti competenti in materia ambientale.
FAQ Autorizzazione Unica Ambientale - Frequently Asked Questions sulle Misure introdotte dal Decreto “Semplifica Italia” e da altri provvedimenti di Semplificazione
Autore:
Francesca Ferrara
Coautore:
Sandra Natoli
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Tipologia Documentale: