Danno da Ritardo, Indennizzo e Responsabilità
FAQ1: Quali sono le conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento?
L’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche stabilisce il principio del risarcimento del danno ingiusto, cd. danno da “perdita di tempo”, cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Per dare certezza ai diritti degli utenti si prevede una tutela risarcitoria a carico dell’amministrazione inadempiente.
FAQ 2: I funzionari e con essi l’amministrazione, sono sempre responsabili per i danni causati da omissione o ritardo nella conclusione del procedimento?
La responsabilità sussiste quando il comportamento omissivo del funzionario sia stato determinato da colpa (negligenza, imprudenza, imperizia) o da dolo. La colpa può non sussistere in caso di contrasti interpretativi o di orientamento giurisprudenziale sulle norme che devono essere applicate nel caso concreto.
FAQ 3: La fattispecie del danno da ritardo determina l’incompetenza dell’amministrazione a provvedere?
La fattispecie del danno da ritardo non si correla ad un’illegittimità del provvedimento ma ad una diversa patologia del potere amministrativo consistente nel suo mancato o ritardato esercizio. Il termine non costituisce un requisito di validità dell’atto amministrativo rimanendo lo stesso circoscritto sul piano dei comportamenti dell’amministrazione.
Pertanto anche in conseguenza del superamento dei termini di conclusione del procedimento (art. 2, legge n. 241 del 1990), sussiste comunque l’obbligo delle amministrazioni di concludere il procedimento attivato.
FAQ 4: Il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento comporta sempre la responsabilità dell’amministrazione?
Il mancato rispetto del termine di adozione del provvedimento finale comporta la violazione delle regole di buon andamento e costituisce una presunzione semplice di colpevolezza che la Pubblica Amministrazione può superare fornendo una prova circa l’esistenza di errori scusabili in relazione alla complessità della fattispecie o nel sopraggiungere di eventi imprevisti ad essa non imputabili.
FAQ 5: In materia di indennizzo automatico come deve essere interpretata la previsione “amministrazione responsabile del ritardo?
Con la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione del 9 gennaio 2014 si è chiarito che l’indennizzo è liquidato dall’amministrazione procedente o, in caso di procedimenti complessi in cui intervengono più amministrazioni, da quella effettivamente responsabile del ritardo che ha causato la mancata emanazione, nei termini prescritti, del provvedimento richiesto.
Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni e in cui il mancato rispetto dei termini sia da imputare a più strutture, l’interessato dovrà presentare l’stanza all’amministrazione procedente.
FAQ 6: L’indennizzo per il ritardo nella conclusione dei procedimenti a quali fattispecie si applica?
Il decreto legge n. 69 del 2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, cd. decreto del Fare, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013 ha introdotto un indennizzo monetario a carico di tutte le amministrazioni pubbliche in ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi. Si è prevista una prima applicazione sperimentale di diciotto mesi riguardante i soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della norma. La norma prevede la possibilità di una applicazione successiva anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi.
FAQ 7: Quali sono i soggetti tenuti al pagamento dell’indennizzo?
La Pubblica Amministrazione procedente o quella responsabile del ritardo nonché i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrativa, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, corrispondono all’interessato un indennizzo monetario costituito da una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente superiore a 2.000 euro.
FAQ Danno da Ritardo, Indennizzo e Responsabilità - Frequently Asked Questions sulle Misure introdotte dal Decreto “Semplifica Italia” e da altri provvedimenti di Semplificazione
Autore:
Francesca Ferrara
Coautore:
Sandra Natoli
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