Poteri Sostitutivi
FAQ 1: Chi è il responsabile del potere sostitutivo?
Il soggetto al quale viene attribuito il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario in caso di inosservanza del termine originario di conclusione del procedimento.
Il comma 9-bis della legge n. 241 del 1990 ha previsto che l’organo di governo debba individuare, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto al quale attribuire il potere di sostituirsi al dirigente o al funzionario inadempiente. Nei casi in cui l’organo di governo ometta di provvedere a tale nomina, il potere sostitutivo si considera attribuito al Dirigente generale preposto alla struttura di cui fa parte l’ufficio inadempiente o, in mancanza, al funzionario di livello più elevato presente nell’amministrazione (ad esempio in un ministero il direttore generale dell’Ufficio, in un Comune il dirigente dell’Ufficio e, in assenza del dirigente, il Segretario comunale). Pertanto, solo a fronte dell’omessa individuazione del soggetto al quale conferire poteri sostitutivi, questi ultimi devono essere attribuiti a soggetti individuati ex lege, come precisato dalla circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 4/12 del 10 maggio 2012.
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
FAQ 2: Chi può attivare il responsabile del potere sostitutivo?
Il privato, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, adotti il provvedimento richiesto. La denuncia di omessa chiusura del procedimento deve contenere almeno le seguenti informazioni: i dati anagrafici del richiedente; l’indicazione della tipologia di procedimento avviata dal privato e la relativa data di avvio; il termine entro cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere ai sensi del regolamento sui termini dei procedimenti o, in assenza, della legge.
FAQ 3: Qual è la funzione del responsabile del potere sostitutivo?
Il responsabile del potere sostitutivo svolge due funzioni principali:
1. rendere effettivo il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti. Il titolare del potere sostitutivo, ricevuta la denuncia di omessa chiusura del procedimento, ha, ai sensi del comma 9-ter dell’art. 2, l. n. 241 del 1990, un termine, pari alla metà di quello originariamente previsto, per l’adozione del provvedimento, servendosi delle strutture competenti o nominando un apposito commissario. Il titolare del potere sostitutivo quando emana il provvedimento è tenuto ad indicare il termine entro cui il procedimento si sarebbe dovuto concludere e quello effettivamente impiegato;
2. responsabilizzare il vertice politico indicando i settori nei quali è più frequente il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento. Il comma 9-quater dell’art. 2, l. n. 241 del 1990 dispone che il soggetto al quale è stato assegnato il potere sostitutivo, entro il 30 gennaio di ogni anno, deve comunicare all’organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dai regolamenti o dalla legge.
FAQ 4: Dove è possibile trovare le informazioni relative al responsabile del potere sostitutivo?
Affinché il cittadino possa effettivamente esercitare il diritto di attivazione del potere sostitutivo è imposto all’amministrazione l’obbligo di comunicare il nome del responsabile rendendolo ben visibile nella homepage del sito istituzionale. Questo principio è stato ulteriormente valorizzato dal d.lgs. n. 33/2013 avente ad oggetto le norme in materia di trasparenza; in base all’articolo 35 del d.lgs. n. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare tutte le informazioni inerenti ai procedimenti di propria competenza; tra tali informazioni è espressamente indicato anche “il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale”. L’allegato “A” del d.lgs. n. 33/2013 specifica che le informazioni sul procedimento devono essere inserite nella sottosezione liv. 2 “Tipologie di procedimento” della sottosezione liv. 1 “Attività e procedimenti” inserita nella sezione generale nominata “Amministrazione trasparente”.
FAQ 5: Il responsabile del potere sostitutivo è previsto anche nell’ambito del procedimento di richiesta di accesso civico?
Sì. Con lo strumento dell’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del d. lgs. n. 33/2013 chiunque può vigilare, attraverso il sito istituzionale, sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal decreto trasparenza. Come ricordato dalla circolare n. 2/2013 del Dipartimento della funzione pubblica, le richieste di accesso civico devono essere inoltrate al responsabile della trasparenza fermo restando l’obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici dell’amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nei tempi indicati dallo stesso decreto. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico non riceva alcuna risposta, il privato può richiedere l’intervento del responsabile del potere sostitutivo.
Il nome e i relativi contatti del responsabile del potere sostitutivo devono essere indicati, oltre che nella sottosezione liv. 1 “Attività e procedimenti”, anche nella sottosezione liv. 1 “Altri contenuti - Accesso civico” della sezione generale nominata “Amministrazione trasparente”.
L’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) ha predisposto un modulo standard per la richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo.
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