L’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA
FAQ 1: Che cos’è la segnalazione certificata d’inizio di un’attività?
La SCIA è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), al momento della presentazione senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte delle amministrazioni competenti.
FAQ 2: Cosa sostituisce la SCIA?
La segnalazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, le licenze o le domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. L’interessato deve presentare la SCIA corredata, ove previsto, delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.
FAQ 3: Qual è l’ambito applicativo della SCIA?
La SCIA si applica: a) alle attività di prestazione di beni e servizi (SCIA “commerciale”) e b) alle attività in materia edilizia (SCIA “edilizia”).
FAQ 4: A chi e come deve essere presentata la SCIA?
La SCIA deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) in modalità telematica. In caso di SCIA edilizia, laddove siano richiesti altri atti di assenso preliminari, l’interessato può: a) presentare al SUAP la SCIA e l’istanza di acquisizione degli atti di assenso. In tal caso l’inizio dei lavori è subordinato all’avvenuta acquisizione degli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio; 2) richiedere allo sportello unico edilizia (SUE) prima della presentazione della SCIA, di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso.
FAQ 5: Quando occorre presentare la SCIA?
La SCIA deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività. Siccome l’interessato deve dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, la tempistica di presentazione della SCIA dipende dalla concreta configurazione dell’attività, dalla avvenuta istituzione di un assetto societario costituito in forma definitiva, dalla disponibilità di locali o attrezzature e comunque dall’esistenza di un’attività che sia strutturata e pronta per essere avviata.
FAQ 6: Quali sono i controlli sulla SCIA?
Le amministrazioni competenti svolgono i controlli di legittimità nei 60 giorni successivi alla presentazione della segnalazione ovvero nei successivi 30 in caso di SCIA edilizia, entro i quali, in caso di carenza dei requisiti, possono vietare la prosecuzione dei lavori ovvero rimuovere gli effetti prodotti. Decorsi tali termini la P.A. può intervenire in “autotutela” (ex artt. 21-quinquies e 21-nonies) e quindi revocare il provvedimento o annullarlo d’ufficio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto, nuova valutazione dell’interesse pubblico originario.
FAQ 7: Quali sono i limiti dell’autotutela?
L’amministrazione in autotutela può intervenire solo nei casi di: a) pericolo di danno al patrimonio artistico-culturale, ambiente, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale; b) previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare tali interessi conformando l’attività alla normativa vigente.
FAQ 8: Dopo la presentazione della SCIA, quali sono le possibili risposte del SUAP?
Dopo l’invio della pratica SCIA, l’interessato riceve: a) immediatamente una ricevuta di avvenuta consegna, che viene generata e inviata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata; l’emissione della ricevuta di consegna prescinde quindi dall’effettuazione di un qualsiasi controllo sul contenuto della SCIA; 2) successivamente, dopo l’esame formale della pratica, una mail di riscontro circa l’esito della verifica di completezza formale da parte dell’organo preposto a svolgere le funzioni di front-office. Tale esame è volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati indispensabili mancanti, così come la presenza della sottoscrizione digitale della pratica.
FAQ 9: Qual è il termine da cui decorre l’avvio dell’attività segnalata?
In attesa della mail di riscontro positivo che il SUAP invierà alla casella PEC di domiciliazione indicata dall’interessato al momento della presentazione della SCIA, resta valida, ai fini della decorrenza dei termini di legge per l’avvio dell’attività, la ricevuta di avvenuta consegna. In caso di esito negativo, a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta o non correttamente compilata, viene inviata verso la casella PEC una mail di riscontro negativo.
FAQ 10: Quali sono i motivi irricevibilità della pratica?
Possono costituire motivo di incompletezza la carenza di indicazioni riguardo la fattispecie precisa dell’attività oggetto di segnalazione, la mancata indicazione dell’ubicazione della stessa, l’assenza della codifica ATECO, l’assenza di schede aggiuntive qualora previste dall’attività, oppure l’assenza della planimetria richiesta. Può costituire motivo di non corretta presentazione la mancata o la non corretta sottoscrizione della pratica tramite dispositivo di firma digitale.
FAQ SCIA L’istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività - Frequently Asked Questions sulle Misure introdotte dal Decreto “Semplifica Italia” e da altri provvedimenti di Semplificazione
Autore:
Francesca Ferrara
Coautore:
Sandra Natoli
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