Alcune delle misure di maggior interesse in materia di mercato del lavoro:
L'art. 9 "Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego" prevede che lo stipendio di dipendenti pubblici, anche con qualifica dirigenziale, non potrà superare per gli anni 2011-2013, in ogni caso il trattamento ordinariamente previsto spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.
Viene confermata la sospensione ai rinnovi dei contratti triennali 2010-2012.
Nel periodo dal 2011 al 2013 la quota di stipendio, dei dirigenti, fra i 90 mila e i 150 mila euro lordi annui sarà ridotta del 5%, quella superiore ai 150 mila euro lordi annui sarà ridotta del 10%, le riduzioni non varranno ai fini previdenziali.
I rinnovi contrattuali relativi al 2008-2009, anche se già stipulati, non possono prevedere aumenti per il biennio superiori al 3,2%.
Nel triennio 2011-2013 le PA non potranno assumere più di 1 persona ogni 5 cessazioni (esclusi Polizia, Vigili del Fuoco e Università). Nel 2014, tale limite sarà aumento dal 20% al 50% dei cessati e, dal 2015 diventerà del 100%.
Dal 2011 le PA dello Stato dovranno tagliare il 50% dei lavoratori flessibili, rimangono esclusi gli Enti di ricerca. Le società controllate dalla PA dovranno seguire gli stessi criteri per le assunzioni.
Salvo deroghe in casi di particolare gravità, gli insegnanti di sostegno nel 2010-2011 saranno pari a quelli dell'anno precedente.
L'art. 10 "Riduzione della spesa in materia di invalidità", prevede l'estensione a tutte le prestazioni di invalidità civile limitatamente alle risultanze degli accertamenti medico legali dell'istituto della rettifica. I medici che rilasceranno false attestazioni sullo stato di malattia o di handicap saranno soggetti, ferme restando l'applicazione delle norme penali, anche alle disposizioni in tema di false attestazioni o certificazioni.
L'art, 12 "Interventi in materia previdenziale" stabilisce che a partire dal 2011 per i lavoratori dipendenti che matureranno il diritto alla pensione di vecchiaia il trattamento sarà liquidato dopo 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti mentre per gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata dopo 18 mesi. Le nuove regole non si applicano al personale del comparto scuola. Saranno liquidate dopo 12 mesi anche le pensioni di coloro che non sono vincolati ad un'età minima avendo raggiunto i 40 anni di contribuzione.
Con riferimento ai dipendenti delle PA il riconoscimento dell'indennità di buona uscita, del premio di servizio, del TFR e di ogni altra indennità equipollente sarà effettuato in un unico importo annuale se l'ammontare della prestazione, al lordo delle ritenute fiscali, sarà pari o inferiore a 90 mila euro; in 2 importi annuali se questo ammontare sarà superiore a 150 mila euro; in 3 se l'ammontare sarà uguale o superiore a 150 mila euro. La "quota" (somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva) per maturare il diritto alla pensione di anzianità rimane a 96, con 60 anni di età, fino al 31 dicembre 2012, diventa 97, con 61 anni di età, dal 2013. Per i lavoratori autonomi l'età minima è superiore di un anno. Viene introdotto l'aggiornamento automatico dei tempi di maturazione dei requisiti in relazione alla speranza di vita il primo aggiornamento ci sarà nel 2015, il secondo nel 2019, gli altri ogni 3 anni. A partire dal 2012 l'età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici del Pubblico impiego salirà da 61 a 65 anni.