La tutela degli interessi diffusi è ordinariamente una delle competenze più delicate ed importanti del comune. All'interno di questo quadro, le responsabilità politiche e amministrative del sindaco in materia di protezione civile appaiono fortissime. Occorre però preliminarmente distinguere due aspetti che pur apparendo uniti, in realtà integrano due responsabilità di carattere diverso. Il primo è quello della protezione civile intesa come competenza amministrativa, che spetta al comune come luogo privilegiato di tutela degli interessi esposti della popolazione. In questo campo il Decreto Legislativo 31.3.1998 n.112 sintetizza bene all'articolo 108 la quantità e la qualità dei compiti assegnati al comune, tenendo bene presente che la cosiddetta clausola residuale (a chi spetta tutto ciò che non è precisamente elencato?) nel costruendo sistema semi - federale italiano privilegia gli enti locali a differenza di quasi tutti gli altri paesi. Le competenze comunali vanno esercitate a valere ordinariamente sulle risorse provenienti dal gettito fiscale. Poi vi è la competenza "sindacale", che integra invece una responsabilità diretta personale del sindaco nel garantire la tutela immediata della incolumità dei cittadini che viene messa a rischio. Le fonti di tale responsabilità si rintracciano facilmente nell'articolo 15 della legge 24.2.1992 n.225 e nell'articolo 54 del testo Unico degli EE.LL. D.lgs. 18.8.2000 n.267. Si tratta in entrambi i casi di gabbie abbastanza serrate da cui non è possibile scappare, sia per l'ente che per l'organo monocratico. Va detto da ultimo che la responsabilità si accompagna però anche a una forte connotazione di autorità (vd. art. 15 citato), tanto è vero che nella legge italiana non si rintraccia un'altra figura che con tanta forza sia definita "autorità" in compiti che ineriscano la salvaguardia della pubblica incolumità quanto il primo cittadino di un comune, mentre poteri simili o analoghi prima affidati ad esempio al Prefetto (e cioè allo Stato) quali le ordinanze contingibili ed urgenti, sono oggi stati soppressi nel quadro del più moderno sistema sussidiario. Di conseguenza, si può concludere che l'autorità comunale di protezione civile è il sindaco, sia quale capo di un'amministrazione titolare di competenze amministrative nel tempo ordinario sia quale organo personalmente chiamato ad azioni tecnico - amministrative anche di carattere estremo in occasione di eventi di protezione civile.
Qual è l'autorità di protezione civile nel comune?
Autore:
Lorenzo Alessandrini
Data di pubblicazione:
01/01/2010
Lingua:
italiano
Fonte:
Comunità operatori protezione civile del Formez
Tipologia Documentale: