Il 14 maggio è entrato in vigore il Decreto legge sullo sviluppo (decreto legge 13 maggio 2011 n.70) che prevede diverse misure finalizzate allo sviluppo e al rilancio dell’economia. L'art. 2 introduce un "Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno", coerente con i regimi di vantaggio fiscale per il lavoro, la ricerca e le imprese nelle regioni in ritardo di sviluppo previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008 e ribaditi dal "Patto Euro plus".
Il credito d'imposta viene introdotto "per ogni lavoratore assunto a tempo indeternimato nelle Regioni del Mezzogiorno": Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia. L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto (14 maggio 2011).
Per l'attuazione della manovra saranno impiegate, previo consenso della Commissione Europea, le risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi. In attesa di una estensione coerente con il "Patto Euro plus", il funzionamento del credito di imposta si basa sui requisiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea:
- ai datori di lavoro che, nei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla CommissioneEuropea "svantaggiati" nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) e' concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Per costi salariali si intede l'importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario degli aiuti in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende: a) la retribuzione lorda, prima delle imposte; b) i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e c) i contributi assistenziali per figli e familiari (art. 2, comma 15, Regolamento (CE) n. 800/2008). Per lavoratori svantaggiati si intendono (comma 18, articolo 2 del Reg. (CE) n. 800/2008) i lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli con una o piu' persone a carico, ovvero occupati in professioni o settori conelevato tasso di disparita' uomo-donna ovvero membri di una minoranza nazionale con caratteristiche definite dal Reg.).
- Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati", ossia privi di lavoro da almeno 24 mesi (n.19, articolo 2 del Reg. (CE) 800/2008) il credito d'imposta e' concesso nella misura del 50% dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
- Il credito di imposta e' calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti al 14 maggio 2011. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
- Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
I limiti di finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni destinatarie e le disposizioni di attuazione saranno stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.